| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
D.M. 02/05/20062. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di un membro del Consiglio di amministrazione, gli altri provvedono a sostituirlo esclusivamente tramite elezione di altro consigliere in rappresentanza della categoria di appartenenza del predecessore, con apposita deliberazione, ratificata dal Collegio dei revisori, al fine di consentire il rispetto del criterio di rappresentatività indicato nell'art. 12, comma 1. Il consigliere sostituito cessa dall'ufficio in occasione dell'Assemblea successiva, il consigliere nominato in sostituzione resta in carico sino alla scadenza del mandato del Consiglio di amministrazione del quale è entrato a far parte. 3. Qualora, per qualunque ragione, venga a cessare dalla carica la metà dei consiglieri, l'intero Consiglio di amministrazione si intende decaduto. In tal caso, su iniziativa del Collegio dei revisori contabili ovvero di un numero di consorziati detentori di almeno un quinto delle quote di partecipazione al Consorzio, viene immediatamente convocata l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione. 4. Il diritto di revoca dei consiglieri spetta all'Assemblea; tale diritto può essere esercitato solo per giustificato motivo. 5. Il Consiglio di amministrazione è convocato mediante invito scritto dal/dai Presidente/i ed, in caso di assenza od impedimento dal/dai Vicepresidente/ i tutte le volte in cui vi sia materia per deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. In tale ultimo caso il Consiglio viene convocato entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. 6. La convocazione è fatta per iscritto (raccomandata o fax) e deve pervenire ai consiglieri almeno sette giorni prima dell'adunanza; nei casi urgenti, deve avvenire con mezzi idonei in modo che i consiglieri ne siano informati almeno due giorni prima. 7. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi sia la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le riunioni del Consiglio possono avere luogo sia nella sede della società sia altrove purchè in Italia. E' possibile che le adunanze del Consiglio di amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificati questi requisiti il Consiglio di amministrazione si considererà tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede ai sensi del comma 10 e dove pure deve trovarsi il segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale scritto sul libro. 8. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi sia la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. 9. Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole di almeno la metà dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. 10. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, dal Vicepresidente o dal consigliere all'uopo nominato dallo stesso Consiglio. 11. Ai consiglieri spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, fermo restando quanto previsto all'art. 9, comma 2, lettera h). 12. Il verbale della riunione del Consiglio è redatto dal Segretario del Consiglio di amministrazione nominato dal Presidente, che assiste alle riunioni. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario 13. Non è ammessa la delega neanche ad un altro componente del Consiglio. Art. 14. Presidente e Vicepresidente/ i 1. Il Presidente ed il/i Vicepresidente/i del Consorzio sono nominati dal Consiglio di amministrazione fra i propri membri e durano in carica tre esercizi, e comunque nell'ambito del Consiglio di amministrazione che li ha nominati. Le cariche di Presidente e dei Vicepresidenti sono di norma assegnate, a rotazione, ai rappresentanti delle categorie di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 3 dell'art. 2. 2. Spetta al Presidente a) la rappresentanza legale del Consorzio nei confronti dei terzi ed in giudizio b) la firma sociale c) la presidenza delle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'As semblea d) la rappresentanza del Consorzio nei rapporti con le Pubbliche amministrazioni e) l'indicazione delle disposizioni delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione f) la vigilanza sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti ed in particolare dei verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione g) l'accertare che si operi in conformità agli interessi del Consorzio h) il conferire, previa autorizzazione Consiglio di amministrazione, procure per singoli atti o categorie di atti. 3. In caso di assoluta urgenza e di conseguente impossibilità di convocare utilmente il Consiglio di amministrazione, il Presidente o altro soggetto delegato può adottare temporaneamente i provvedimenti più opportuni; in tal caso è tenuto a sottoporli alla ratifica del Consiglio di amministrazione alla prima riunione utile. 4. In caso di assenza dichiarata od impedimento le funzioni attribuite al Presidente sono svolte dal/dai Vicepresidente/i. 5. I compiti e le funzioni del/dei Vicepresidente/i sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione. 6. Il Presidente ed il/i Vicepresidente/i formano il Comitato di presidenza. Il Comitato di presidenza svolge funzioni di ausilio e supporto al Presidente, nonchè funzioni preparatorie rispetto all'attività del Consiglio di amministrazione. 7. Al Presidente ed al/ai Vicepresidente/i spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, fermo restando quanto previsto all'art. 9, comma 2, lettera h). Art. 15 - Collegio dei revisori contabili 1. Il Collegio dei revisori contabili è composto di tre membri effettivi e due supplenti. 2. I componenti del Collegio sono eletti dall'Assemblea con voto limitato a tre preferenze fra i professionisti iscritti nell'albo dei revisori contabili. 3. Il Presidente del Collegio dei revisori contabili è eletto direttamente dall'Assemblea. 4. I revisori contabili restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. 5. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa, la relativa sostituzione avrà luogo a mezzo dei revisori supplenti. Il revisore nominato in sostituzione resta in carica fino alla scadenza del mandato del collegio di cui è entrato a far parte. 6. Il diritto di revoca dei revisori spetta all'Assemblea che lo eserciterà per giustificati motivi. 7. Il Collegio dei revisori contabili a) controlla la gestione del Consorzio b) vigila sull'osservanza della legge, del presente statuto e dei regolamenti, sulla corrispondenza del bilancio consuntivo al bilancio preventivo, nonchè alle scritture contabili ed ai libri consortili c) accerta la regolare tenuta della contabilità d) redige annualmente la relazione di competenza e commento del bilan cio consuntivo. 8. I revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di amministrazione e possono intervenire a quelle dell'Assemblea. Possono, inoltre chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni consortili o su determinati affari e possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. 9. All'attività del Collegio dei revisori contabili si applicano, in quanto compatibili con la natura del Consorzio e con questo statuto, le disposizioni di cui agli articoli 2397 e seguenti del codice civile. 10. Ai revisori spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, fermo restando quanto previsto all'art. 9, comma 2, lettera h). Art. 16 - Direttore generale 1. L'incarico di direttore generale è conferito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, a persona che abbia maturato significative esperienze di tipo manageriale. 2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato dal contratto di diritto privato. 3. Le funzioni e le deleghe del direttore generale sono determinate dal Consiglio di amministrazione. In tale ambito coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni degli Organi consortili, dirige il Consorzio, assume, nel rispetto dell'organico stabilito dal Consiglio di amministrazione, il personale dipendente, avendo la responsabilità dei relativi rapporti di lavoro compresi i dirigenti, per la cui nomina o revoca assume il preventivo consenso del Consiglio di amministrazione. Al Direttore generale spetta altresì l'organizzazione del Consorzio secondo le modalità eventualmente indicate dal Consiglio di amministrazione, la gestione dei rapporti con le banche e gli enti previdenziali. 4. Il direttore generale partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione senza diritto di voto. 5. Il direttore generale firma la corrispondenza del Consorzio, salva altresì la possibilità di ricevere dal Presidente, a ciò autorizzato dal Consiglio di amministrazione, specifiche procure per singoli atti o categorie di atti. Art. 17 - Collegio dei probiviri 1. Il Collegio dei probiviri si compone di tre membri, che restano in carica tre anni, sono rieleggibili e vengono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione. 2. I probiviri a) decidono le controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente statuto b) decidono, anche su istanza di una sola delle parti, le controversie in materia organizzativa, o di qualunque altra natura, che siano di interesse dei consorziati e che non siano state definite bonariamente c) decidono, pro bono et aequo, su qualunque altra controversia che i consorziati sottopongono al Collegio. 3. I probiviri prendono le proprie decisioni sulla base delle norme statutarie e dei criteri di natura deontologica consortile. 4. Le decisioni dei probiviri sono impugnabili nelle forme di legge. 5. Ai probiviri spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, fermo restando quanto previsto all'art. 9, comma 2, lettera h). Art. 18 - Incompatibilità 1. Gli amministratori ai quali siano attribuite deleghe operative ed i titolari di cariche direttive non possono partecipare al Consiglio di amministrazione di CONAI. Art. 19 - Comitato esecutivo 1. Il Consiglio di amministrazione può nominare nel proprio seno un Comitato esecutivo composto sino ad un massimo di .......... membri, oltre al Presidente ed al/ai Vicepresidente/i che ne fanno parte di diritto. 2. Il Comitato esecutivo dura in carica per la durata massima del Consiglio di amministrazione 3. Il Comitato esecutivo delibera sulle materie stabilite dal Consiglio di amministrazione ed esercita le funzioni delegategli da quest'ultimo. 4. Per la validità delle deliberazioni del Comitato esecutivo è necessario il voto favorevole della metà dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Titolo III DISPOSIZIONI GENERALI, FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI Art. 20 - Esercizio finanziario - Bilancio 1. L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. 2. Entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il Consiglio di amministrazione deve convocare l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. La convocazione può avvenire nel termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, qualora particolari esigenze lo richiedano; in tale ultima ipotesi gli amministratori sono tenuti a comunicare le ragioni che giustificano la convocazione nel più ampio termine di sei mesi. 3. Il bilancio di previsione di ciascun esercizio deve essere predisposto tempestivamente entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce. 4. Il bilancio preventivo è accompagnato da a) una relazione illustrativa sui programmi di attività da realizzare nell'esercizio b) una relazione sulle differenze di previsione in rapporto all'esercizio precedente. 5. Contestualmente al bilancio annuale di previsione, il Consiglio di amministrazione delibera il bilancio triennale, idoneo a costituire il quadro delle risorse finanziarie impiegabili nel triennio. |
|
Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact |
2008-2011©
|